
CARTA DEI SERVIZI
A. S. 2002/2003
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
ART.1.- La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso ( di massima non inferiore a 5 giorni ) rispetto alla data delle riunioni con lettera diretta ai singoli membri per il Consiglio dIstituto e per la componente genitori dei Consigli di classe e di interclasse o con apposito avviso debitamente pubblicizzato per gli altri casi.
La lettera e lavviso di convocazione devono indicare gli argomenti allordine del giorno.
Di ogni seduta collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro.
ART.2.- Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, operando in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
ART.3.- Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il secondo mese dellanno scolastico cui si riferiscono con modalità atte a facilitare al massimo la partecipazione dei genitori aventi diritto al voto. Quelle per gli organi di durata pluriennale seguono la normativa vigente in merito.
ART.4._ Il consiglio di classe o di interclasse è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su motivata richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno una volta al mese ed è presieduto dal Dirigente stesso o, in caso di suo impedimento, dal docente coordinatore, salvo specifiche deleghe assegnate dal Dirigente.
Il verbale della riunione, redatto dal coordinatore su apposito registro, è depositato entro 7 giorni dalla data di riunione presso lufficio di direzione.
ART.5.- Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dallart.4, terzultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416. e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, fatte salve le convocazioni obbligatorie previste dalla suddetta normativa.
ART.6.- La prima convocazione del Consiglio dIstituto, subito dopo la nomina dei relativi membri da parte del Dirigente scolastico, è disposta dallo stesso entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
Le convocazioni successive sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso di sua iniziativa ovvero su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti dellorgano stesso
ART.7.- Nella prima seduta, il Consiglio distituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio presidente.
Lelezione ha luogo a scrutinio segreto ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto nella prima votazione la maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Sempre nella prima seduta, il Consiglio elegge nel suo seno i membri della Giunta esecutiva, sulla base della vigente normativa.
ART.8.- La relazione annuale del Consiglio distituto, predisposta ogni anno dalla Giunta esecutiva, viene discussa ed approvata nei tempi previsti dalla normativa vigente in apposita seduta del Consiglio stesso.
ART.9.- La pubblicità degli atti del Consiglio dIsituto è disciplinata dallart.27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, fatte salve le norme relative alla tutela della privacy.
ART.10.- Il comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, eletto dal Collegio dei docenti nel suo seno, è convocato dal Dirigente scolastico:
a) su richiesta di singoli docenti interessati a tale valutazione;
b) alla conclusione dellanno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dellart.58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417;
c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
FUNZIONAMENTO DELLE AULE SPECIALI E DELLA PALESTRA.
ART.11.- Il funzionamento delle aule speciali ( biblioteca, aula dinformatica, aula di scienze, aula video ) è disciplinato secondo criteri generali stabiliti dal Consiglio distituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, in modo da garantirne la fruibilità da parte di tutti gli alunni .
Il Dirigente scolastico, su indicazione del Collegio docenti, affida annualmente a docenti dichiaratisi disponibili la responsabilità di tali aule.
Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio distituto in modo da consentirne la disponibilità anche ad altre scuole, se richiesta, o a soggetti esterni alle istituzioni scolastiche (gruppi sportivi, ecc. ), previa adeguata convenzione con gli stessi o con lAmministrazione comunale, volta a garantire il mantenimento del buono stato degli impianti e il rispetto della vigente normativa, con riferimento a sicurezza, sorveglianza e pulizia dei locali.
DOCENTI E ALUNNI.
ART.12.- Gli alunni entrano nelledificio scolastico di norma al suono dellapposito campanello secondo lorario conseguente alla tipologia di insegnamento scelto.
Il permesso di ingresso anticipato viene concesso dal Dirigente scolastico su richiesta scritta e adeguatamente documentata da parte dei genitori.
I docenti sono responsabili della sorveglianza degli alunni dal momento del suono della campanella dingresso fino al momento delluscita; essi devono pertanto ricevere gli alunni allingresso e accompagnarli alluscita.
Durante il periodo di mensa è prevista una adeguata sorveglianza degli alunni secondo la normativa attuale.
ART.13.- Nessun alunno della scuola elementare può uscire o entrare nelledificio scolastico durante le ore di lezione se non accompagnato da uno dei genitori o da un loro delegato; gli alunni della scuola media possono uscire o entrare in orario diverso da quello normale previa opportuna giustificazione o richiesta scritta da parte dei genitori.
ART.14.- La frequenza delle lezioni e delle attività svolte nel contesto dei lavori scolastici è obbligatoria: eventuali assenze dovute a malattia o ad altri motivi devono essere giustificate dai genitori per mezzo di comunicazioni scritte sul diario degli alunni o direttamente allinsegnante presente in classe al momento del rientro.
Per le assenze causate da malattia che si protraggano oltre i 5 giorni è obbligatorio accompagnare la giustificazione con certificato medico.
ART.15.- Non è consentito di norma laccesso ad estranei nelledificio scolastico, con esclusione delle persone che abbiano necessità di recarsi in Segreteria o che debbano conferire con il Dirigente scolastico. Si fa eccezione nei seguenti casi:
a) riunioni degli organi collegiali che prevedano la partecipazione dei rappresentanti dei genitori o assemblee e riunioni alle quali gli stessi siano invitati;
b) elezioni degli organi collegiali;
c) udienze degli insegnanti ;
d) eventi particolari per i quali il Consiglio distituto preveda la partecipazione di estranei;
e) intervento di persone o rappresentanti di associazioni invitati o autorizzati dal Dirigente scolastico.
ART.16.- Il personale docente è tenuto ad espletare le sue mansioni di insegnamento, e non, sulla base del vigente Contratto di lavoro a cui si fa riferimento.
ART.17.- Lassegnazione dei docenti alle classi è disposta dal Dirigente scolastico il quale, nella salvaguardia dei diritti dei docenti, tenderà a privilegiare il mantenimento della continuità didattica
ART.18.- La formazione delle classi prime di ciascun ciclo di scuola è competenza del Dirigente scolastico, il quale procede cercando di equilibrare le richieste dei genitori e le esigenze didattiche connesse alla struttura delle classi stesse.
ART.19.- Annualmente il Collegio dei docenti predispone il Piano dellOfferta Formativa ( P.O.F. ) che viene adottato dal Consiglio distituto e portato a conoscenza delle famiglie degli alunni con opportune modalità.
ART.20.- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla Carta dei Servizi dellIstituto di cui è parte integrante.